Domande e risposte (www.artbonus.gov.it)

Che cos‘è l’art bonus?

E’ una misura agevolativa, di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, introdotta dall’art.1 dal D.L.n. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere temporaneamente di un regime fiscale agevolato, nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016.

Chi può godere dei benefici fiscali introdotti dall’Art bonus?

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.l. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. Ulteriori precisazioni sono riportate nel paragrafo 3 della circolare del 31/07/2014 dell’AE n. 24

Cosa s’intende per erogazione liberale?

L’erogazione liberale, o elargizione liberale o mecenatismo è un contributo in danaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica.

Al fine di usufruire della misura Art bonus, cosa si intende per erogazione liberale a sostegno della cultura?

I comma 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., precisano che, il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro e per i seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • per la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

In quale modalità si devono effettuare le erogazioni liberali per poter usufruire della misura agevolativa Art bonus?

(Paragrafo 6 Circolare del 31/07/2014 dell’AE n. 24 E)

Il credito di imposta introdotto dall’Art bonus spetta per le erogazioni liberali effettuate esclusivamente in denaro.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro si richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.

Le erogazioni liberali, pertanto, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta? Con quale modalità di fruizione differente?

Si, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.

Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non svolgono attività d’impresa (i.e., enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista dell’articolo 5 del TUIR ai fini della imputazione del reddito.

Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla definizione fornita dall’articolo 55 del TUIR.

Ai sensi del primo comma di tale articolo, “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali” sia in forma individuale che collettiva.

Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività commerciale.

Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 147 del TUIR – gli stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.

Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR e all’articolo 57 dello stesso testo unico.”

Quale “visibilità” si può dare ai Mecenati?

Il beneficio fiscale c.d. Art Bonus riguarda le erogazioni liberali e non le sponsorizzazioni. Facendo riferimento alle linee guida del D.M. 19 dicembre 2012 del MiBACT, è possibile una forma di riconoscimento morale al mecenate senza che questo rappresenti un obbligo per l’ente beneficiario. In tale ottica è accettabile menzionare nel sito web degli enti beneficiari, previa opportuna liberatoria da parte del mecenate, un pubblico ringraziamento a quest’ultimo (solo citando il nome o la ragione sociale senza far riferimento al marchio, attività, prodotti,  etc).